Art. 4
In vigore dal 24 lug 1986
1. Lo schedario è istituito integralmente entro un termine di sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Tuttavia, nelle unità amministrative per le quali la conoscenza di taluni dati risulta indispensabile ai fini della corretta gestione del mercato a motivo, in particolare, della natura o del volume della produzione o del ricorso alle misure di intervento comunitarie, il termine d'istituzione dello schedario è ridotto ad un periodo da stabilire.
2. Quando l'istituzione dello schedario viene realizzata in base ad una programmazione geografica, in ogni unità amministrativa devono essere effettuate, a decorrere dall'inizio dei lavori, la raccolta e il trattamento dei dati di cui:
- all', paragrafo 1, lettera a), entro 36 mesi al massimo;
- all', paragrafo 1, lettere b) e c), entro 18 mesi al massimo.
Quando l'istituzione dello schedario viene realizzata mediante raccolta e trattamento successivi dei vari dati di cui all', queste operazioni vanno effettuate, a decorrere dall'inizio dei lavori,
- entro 36 mesi al massimo per i dati di cui all', paragrafo 1, lettera a);
- entro 18 mesi al massimo per dati di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c).
3. Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, elaborano il programma per l'istituzione dello schedario entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il programma:
- indica i termini di esecuzione delle varie operazioni previste, le zone prioritarie in cui lo schedario deve essere istituito, i mezzi impiegati, nonché lo scaglionamento delle spese durante il periodo di realizzazione;
- può prevedere la partecipazione delle associazioni di produttori all'istituzione dello schedario o di una parte di esso;
- non appena istituito, è trasmesso alla Commissione.
Storico versioni
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