Art. 1

In vigore dal 24 lug 1986
1. Gli Stati membri produttori di uve coltivate in pieno campo istituiscono per il loro territorio, in conformità del presente regolamento, uno schedario viticolo comunitario, in seguito denominato « schedario ». Lo schedario è costituito dal complesso delle informazioni di cui all'. 2. Non sono soggetti all'obbligo di cui al paragrafo 1 gli Stati membri la cui superficie vitata totale, in pieno campo, è inferiore a 500 ettari.
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