Art. 3
1. Gli Stati membri provvedono:
In vigore dal 24 lug 1986
- alla conservazione dei dati contenuti nello schedario per tutto il periodo di tempo necessario all'applicazione delle misure cui si riferiscono e comunque per almeno le cinque campagne viticole successive a quella cui si riferiscono;
- a riservare l'uso dello schedario viticolo unicamente all'applicazione della regolamentazione vitivinicola o a fini statistici o per misure strutturali. Se la loro regolamentazione lo consente, gli Stati membri possono anche prevedere l'uso dello schedario per altri fini, in particolare nel settore penale o fiscale;
- a far sì che i dati raccolti soltanto a fini statistici non possano essere utilizzati per altri fini; - a far sì che vengano applicate le misure atte a garantire la tutela dei dati, in particolare contro furti e manipolazioni;
- a far sì che alle persone soggette venga consentito l'accesso ai fascicoli che li riguardano, senza attese o spese eccessive;
- a far sì che venga concesso alle persone soggette, il diritto di far mettere agli atti ogni modifica giustificata delle informazioni che li riguardano e in particolare il diritto di far cancellare periodicamente i dati che non presentano più alcun interesse.
2. I viticoltori:
- non devono ostacolare in alcun modo la realizzazione del censimento effettuato dagli agenti a tal fine qualificati e
- devono fornire a tali agenti tutte le informazioni richieste in applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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