Art. 2
1. Per istituire lo schedario gli Stati membri:
In vigore dal 24 lug 1986
a) fanno un inventario, per ciascuna azienda in cui sono coltivate viti, dei dati relativi:
- alla sua identificazione e ubicazione,
- al riferimento delle superfici vitate,
- alle sue caratteristiche generali e
- alle caratteristiche delle viti che la compongono e dei prodotti che ne derivano.
Gli Stati membri possono inoltre raccogliere informazioni complementari utili ad una migliore conoscenza del potenziale di produzione e di commercializzazione, relative in particolare alle superfici coltivate in serra e alla presenza di impianti di vinificazione;
b) raccolgono, per ciascun viticoltore soggetto ad una delle dichiarazioni previste dalla legislazione vitivinicola comunitaria o nazionale, tutte le informazioni, risultanti dalle suddette dichiarazioni, relative in particolare alla produzione, all'evoluzione del potenziale viticolo, alle misure d'intervento nonché ai premi riscossi;
c) riuniscono, per tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone fisiche o giuridiche, soggette ad una delle dichiarazioni previste dalla legislazione vitivinicola comunitaria o nazionale, che trasformano e commercializzano materie prime di origine vitivinicola in uno dei prodotti disciplinati dall' del regolamento (CEE) n. 337/79, esclusi i succhi di uve, l'aceto e i sottoprodotti della vinificazione, tutte le informazioni, risultanti dalle suddette dichiarazioni, relative in particolare ai premi riscossi, ai prodotti trasformati e alle pratiche enologiche.
Gli Stati membri possono inoltre raccogliere le informazioni concernenti tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone fisiche o giuridiche che procedono ad una distillazione.
2. In base ai dati ottenuti in applicazione del paragrafo gli Stati membri costituiscono:
a) un fascicolo aziendale per ciascun viticoltore di cui al paragrafo 1, lettera b). Il fascicolo aziendale reca tutte le informazioni ottenute in applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b) e, qualora il viticoltore sia anche trasformatore, lettera c);
b) un fascicolo di produzione per ciascuna persona o associazione di cui al paragrafo 1, lettera c). Il fascicolo di produzione reca tutte le informazioni ottenute in applicazione del paragrafo 1, lettera c).
Se la regolamentazione nazionale relativa alla tutela dei dati personali non consente il raggruppamento in un unico fascicolo della totalità delle informazioni di cui al primo comma, il fascicolo aziendale o di produzione può non contenerli tutti. In tal caso, gli Stati membri vigilano a che uno o più organismi da essi designati classifichi, per persona soggetta, le informazioni non incluse nel fascicolo aziendale o di produzione.
3. In base alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e dopo averle verificate, gli Stati membri si accertano in particolare:
- che tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone fisiche o giuridiche, tenute a fare le dichiarazioni richieste dalla regolamentazione comunitaria vitivinicola rispettino questo obbligo;
- dell'autenticità dei dati, in particolare di quelli relativi alla struttura dell'azienda.
Storico versioni
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