Art. 7

In vigore dal 24 lug 1986
1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari perché i propri organismi incaricati dell'applicazione e del controllo della regolamentazione vitivinicola abbiano accesso ai dati di cui all'. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli organismi di cui al paragrafo 1. Articolo 8 Gli Stati membri inviano periodicamente alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori inerenti all'istituzione dello schedario e sui provvedimenti presi per assicurarne la gestione. Nella relazione sono segnalate le difficoltà eventualmente incontrate e, se del caso, sono avanzati suggerimenti circa il riorientamento dei lavori e la revisione dei termini. La Commissione comunica agli Stati membri i programmi di istituzione dello schedario nonché le relazioni di cui al primo comma. A richiesta della Commissione, lo Stato membro o gli Stati membri, interessati forniscono elementi di valutazione supplementari.
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