Art. 6

In vigore dal 20 giu 1986
1. Per ciascuna partita che è oggetto di una delle gare di cui all', paragrafo 1, la Commissione redige un bando di gara nel quale figurano: - il numero della partita, - le indicazioni della scheda descrittiva, - la data limite per la presentazione delle offerte, - l'indirizzo al quale devono pervenire le offerte, - il prezzo minimo di vendita determinato conformemente all' ed eventualmente l'indicazione dell'uso cui l'alcole è destinato. 2. Il bando di gara è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, almeno 15 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte. 3. L'organismo competente adotta tutte le disposizioni per consentire agli interessati di esaminare, prima della presentazione delle offerte, campioni prelevati sugli alcoli messi in vendita. 4. Gli interessati possono ottenere campioni dell'alcole messo in vendita dietro pagamento di una somma pari al prezzo d'acquisto dell'alcole da parte dell'organismo d'intervento, maggiorato delle spese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1915:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo