Art. 5

In vigore dal 20 giu 1986
1. I prodotti di cui all', paragrafo 3, sono assoggettati ad un controllo doganale o ad un controllo amministrativo che offrano garanzie equivalenti dal momento del loro ritiro sino al momento in cui è stato constatato che hanno ricevuto la destinazione prevista. 2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che il controllo previsto dal paragrafo 1 venga effettuato. Tali misure obbligano segnatamente le imprese che provvedono all'incorporazione ad assoggettarsi a qualsiasi controllo ritenuto necessario e a tenere una contabilità che consenta alle autorità competenti di effettuare i controlli da esse ritenuti necessari. 3. I prodotti sono accompagnati dall'esemplare di controllo di cui all' del regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione (1): - quando una parte del controllo di cui al paragrafo 1 deve essere effettuata in uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti sono ritirati dalle scorte d'intervento, o - quando, in conformità del regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio (2), i prodotti sono immagazzinati in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato l'organismo d'intervento rivenditore e quando la garanzia di cui all', paragrafo 4, è costituita presso tale organismo d'intervento. 4. Inoltre, per quanto concerne le modalità di controllo della destinazione dei prodotti di cui all', paragrafo 3, il regolamento (CEE) n. 1687/76 si applica mutatis mutandis, ad eccezione dell', dell', paragrafo 2 e degli . Le diciture particolari da apporre nelle caselle 104 e 106 dell'esemplare di controllo sono quelle che figurano in allegato.
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