Art. 8

In vigore dal 20 giu 1986
1. Entro 10 giorni dalla data limite prevista per la presentazione delle offerte, la Commissione adotta la decisione di cui all' del regolamento (CEE) n. 139/86. Qualora sia dato seguito alle offerte, essa aggiudica la partita al miglior offerente, in conformità delle norme che disciplinano la presentazione dell'offerta. Qualora siano presentate più offerte a prezzi identici, l'aggiudicazione avviene mediante estrazione a sorte. 2. Ciascun concorrente è immediatamente informato dalla Commissione del seguito riservato alla propria offerta. La Commissione informa gli organismi d'intervento del risultato della gara. 3. L'acquirente prende in consegna il prodotto entro il termine di 15 giorni a decorrere dalla data dell'informazione di cui al paragrafo 2. I rischi e le spese di magazzinaggio per gli alcoli che non sono stati ritirati entro il termine di cui al primo comma sono a carico dell'aggiudicatario. Se l'aggiudicatario non ritira gli alcoli entro un mese, il contratto è rescisso per la partita in questione. 4. Il prezzo viene pagato all'organismo competente al più tardi il giorno precedente il ritiro del prodotto. Qualora sia prevista per la vendita in causa un'utilizzazione specifica, l'aggiudicatario deve comprovare entro lo stesso termine, la costituzione di una garanzia pari a 80 ECU/hl di alcole a 100 % vol.
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