Art. 11

In vigore dal 20 giu 1986
1. Salvo caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento svincola la garanzia di cui all', paragrafo 3, solamente: - se l'offerta non è ricevibile, - se il concorrente non è stato dichiarato aggiudicatario, - se il prodotto è stato preso in consegna. 2. Salvo caso di forza maggiore, la garanzia di cui all', paragrafo 4, è svincolata soltanto se sono fornite le prove specificate all' del regolamento (CEE) n. 1687/76. 3. Alle garanzie di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica il regolamento (CEE) n. 220/85, in particolare il titolo V.
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