Art. 16
In vigore dal 20 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile alle operazioni di vendita per le quali la data della gara o la data di vendita all'asta precede il 31 dicembre 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(3) GU n. L 19 del 25. 1. 1986, pag. 1.
(4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(5) GU n. L 150 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(6) GU n. L 19 del 25. 1. 1986, pag. 8.
(7) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
(1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.
(2) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.
ALLEGATO
Diciture particolari da apporre nelle caselle 104 e 106 dell'esemplare di controllo:
- casella 104: alcole denaturato destinato al settore dei carburanti o a quello delle centrali termiche (regolamento (CEE) n. 1915/86);
- casella 106: data del ritiro dell'alcole denaturato.
Storico versioni
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