Art. 16

In vigore dal 20 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile alle operazioni di vendita per le quali la data della gara o la data di vendita all'asta precede il 31 dicembre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39. (3) GU n. L 19 del 25. 1. 1986, pag. 1. (4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (5) GU n. L 150 del 14. 7. 1976, pag. 1. (6) GU n. L 19 del 25. 1. 1986, pag. 8. (7) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. (1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20. (2) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1. ALLEGATO Diciture particolari da apporre nelle caselle 104 e 106 dell'esemplare di controllo: - casella 104: alcole denaturato destinato al settore dei carburanti o a quello delle centrali termiche (regolamento (CEE) n. 1915/86); - casella 106: data del ritiro dell'alcole denaturato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1915:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo