Art. 13

1. I prezzi minimi di vendita per le vendite di cui all'articolo 3 sono

In vigore dal 20 giu 1986
- 96 ECU/hl di alcole a 100 % vol per l'alcole neutro, - 96 ECU/hl di alcole a 100 % vol per l'alcole diverso dall'alcole neutro. 2. I prezzi minimi di vendita per le vendite dei prodotti delle distillazioni di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 sono: - 96 ECU/hl di alcole a 100 % vol per l'alcole neutro, - 96 ECU/hl di alcole a 100 % vol per l'alcole diverso dall'alcole neutro. 3. I prezzi minimi di vendita per le vendite di cui all', paragrafo 3, sono: - 15 ECU/hl di alcole a 100 % vol per l'alcole neutro destinato al settore dei carburanti, - 15 ECU/hl di alcole a 100 % vol per l'alcole diverso dall'alcole neutro destinato al settore dei carburanti, - 15 ECU/hl di alcole a 100 % vol per l'alcole diverso dall'alcole neutro e per l'alcole diverso dall'alcole neutro destinato al settore dei combustibili.
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