Art. 4

In vigore dal 20 giu 1986
1. Per quanto riguarda i prodotti delle distillazioni di cui agli articoli 39 e 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 che non hanno potuto essere smerciati conformemente all' nonché per i prodotti delle distillazioni di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79, di procedere alla vendita mediante gara. Le vendite si effettuano conformemente alle norme contenute nel presente articolo e negli articoli da 5 a 12. 2. A condizione che provengano da una distillazione prevista dagli articoli 39 e 40 del regolamento (CEE) n. 337/79, gli alcoli di cui al paragrafo 1 sono smerciati su mercati diversi da quelli dell'alcole e delle bevande alcoliche. 3. Qualora si tratti di una vendita degli alcoli di cui al paragrafo 1 destinati al settore dei carburanti o a quello delle centrali termiche: - sono smerciate in primo luogo le partite di alcoli diversi dagli alcoli neutri; - l'organismo competente effettua o controlla la denaturazione dell'alcole, a seconda che ad essa provveda l'organismo stesso o l'acquirente. Tale operazione ha luogo al più tardi al momento del ritiro degli alcoli. Ai sensi del presente regolamento, la denaturazione si effettua aggiungendo benzina all'alcole nella proporzione dell'1 % in volume. Le spese inerenti alle operazioni di denaturazione sono a carico dell'acquirente.
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