Art. 13
1. I prezzi minimi di vendita per le vendite di cui all'articolo 3 sono
In vigore dal 20 giu 1986
- 96 ECU/hl di alcole a 100 % vol per l'alcole neutro,
- 96 ECU/hl di alcole a 100 % vol per l'alcole diverso dall'alcole neutro. 2. I prezzi minimi di vendita per le vendite dei prodotti delle distillazioni di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 sono:
- 96 ECU/hl di alcole a 100 % vol per l'alcole neutro,
- 96 ECU/hl di alcole a 100 % vol per l'alcole diverso dall'alcole neutro.
3. I prezzi minimi di vendita per le vendite di cui all', paragrafo 3, sono:
- 15 ECU/hl di alcole a 100 % vol per l'alcole neutro destinato al settore dei carburanti,
- 15 ECU/hl di alcole a 100 % vol per l'alcole diverso dall'alcole neutro destinato al settore dei carburanti,
- 15 ECU/hl di alcole a 100 % vol per l'alcole diverso dall'alcole neutro e per l'alcole diverso dall'alcole neutro destinato al settore dei combustibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:1915:oj#art-13