Art. 10

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono considerate come esigenze principali:

In vigore dal 20 giu 1986
- il pagamento del prezzo al quale viene fatta l'offerta, - il ritiro dell'alcole acquistato, - eventualmente, l'utilizzazione dell'alcole conformemente alla destinazione stabilita.
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