Art. 10
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono considerate come esigenze principali:
In vigore dal 20 giu 1986
- il pagamento del prezzo al quale viene fatta l'offerta,
- il ritiro dell'alcole acquistato,
- eventualmente, l'utilizzazione dell'alcole conformemente alla destinazione stabilita.
Storico versioni
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