Art. 7

In vigore dal 20 giu 1986
1. Gli interessati partecipano alla gara mediante lettera raccomandata, inviata all'indirizzo che figura nel bando di gara, o lettera depositata presso lo stesso indirizzo. 2. Per essere ricevibile l'offerta deve indicare: a) il nome e l'indirizzo del concorrente, b) la designazione della partita richiesta, c) un prezzo d'offerta, espresso nella moneta dello Stato membro in cui l'alcole è detenuto, uguale o superiore al prezzo minimo previsto, secondo il caso, all', paragrafo 2 o 3, per ettolitro di alcole a 100 % vol, d) una dichiarazione del concorrente, con cui egli s'impegna ad astenersi da qualsiasi reclamo circa la qualità e le caratteristiche del prodotto eventualmente aggiudicatogli. 3. L'offerta è valida soltanto se è accompagnata dalla comprovata costituzione di una garanzia pari al 20 % del prezzo minimo e da un impegno del concorrente di ritirare l'alcole entro il termine previsto dall', paragrafo 3. 4. L'offerta non può essere ritirata.
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