Art. 1

In vigore dal 20 giu 1986
1. Alle condizioni previste dal presente regolamento, si procede allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79. 2. Ai sensi del presente regolamento si intende per gara l'offerta alla concorrenza degli interessati, sotto forma di bando di gara, di un contratto, che verrà aggiudicato al miglior offerente in conformità delle norme che disciplinano la presentazione dell'offerta. 3. Si intende per vendita pubblica all'asta, ai sensi del presente regolamento, una procedura di vendita dei prodotti, che si svolge invitando gli interessati a un pubblico incanto nel corso del quale, a partire da un prezzo minimo dato, i prodotti sono aggiudicati al miglior offerente.
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