Art. 12
In vigore dal 14 mar 1986
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, i dazi antidumping e gli impegni scadono dopo cinque anni a decorrere dalla data alla quale sono entrati in vigore oppure sono stati modificati o confermati per l'ultima volta.
2. I dazi e gli impegni giungono del pari a scadenza allo spirare del termine di applicazione delle misure transitorie applicabili al prodotto in questione in base al trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.
3. Di norma la Commissione procede, previa consultazione degli stati membri interessati, nei sei mesi che precedono la fine del periodo di cinque anni, di cui al paragrafo 1, alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di un avviso dell'imminente scadenza della misura in questione e informa l'industria comunitaria notoriamente interessata. Nell'avviso viene indicato il termine entro il quale le parti interessate possono rendere noto il loro punto di vista per iscritto a chiedere di essere sentite oralmente dalla Commissione in conformità con l', paragrafo 5.
Se una delle parti interessate dimostra che la scadenza della misura arrecherebbe o minaccerebbe di arrecare nuovamente un pregiudizio, la Commissione riesamina la misura. Quest'ultima rimane in vigore in attesa del risultato del riesame.
Quando i dazi antidumping e gli impegni scadono conformemente al presente articolo, la Commissione pubblica un avviso a tale effetto nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:812:oj#art-12