Art. 10

Disposizioni generali in materia di dazi

In vigore dal 14 mar 1986
1. Le autorizzazioni ad istituire un dazio antidumping precisano in particolare l'ammontare ed il tipo di dazio istituito, il prodotto interessato, il paese di origine o di esportazione, ove possibile il nome del fornitore, ed i motivi che le hanno giustificate. 2. L'ammontare di tali dazi non può essere superiore al margine di dumping accertato; esso deve essere inferiore a tale margine qualora un dazio inferiore risulti sufficiente ad eliminare il pregiudizio. 3. a) I dazi antidumping non possono essere istituiti né maggiorati con effetto retroattivo. b) Tuttavia, quando la Commissione accerta, in relazione ai prodotti oggetto di dumping, che un determinato impegno è stato violato, i dazi antidumping possono essere istituiti per prodotti per i quali è stato o sarebbe stato obbligatorio pagare dazi all'importazione ai sensi della direttiva 79/623/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'obbligazione doganale (1), non oltre novanta giorni prima della data di applicazione dei dazi, fermo restando che, in caso di violazione di un impegno, detta imposizione retroattiva non si applica alle importazioni immesse in consumo nella Comunità a dieci prima della violazione della stessa. 4. Quando un prodotto è importato nella Comunità a dieci, in Spagna e Portogallo, in provenienza da vari paesi, il dazio di importo appropriato colpisce indiscriminatamente tutte le importazioni di tale prodotto, per le quali sia stato accertato che formano oggetto di dumping e che provocano un pregiudizio, ad eccezione di quelle per le quali sono stati accettati impegni. 5. Quando per « industria della Comunità a dieci » si intendono i produttori di una determinata regione, la Commissione può offrire agli esportatori l'occasione di assumere impegni, a norma dell', per la regione interessata. Se un impegno adeguato non viene assunto rapidamente o non viene rispettato, può essere istituito un dazio per lo o gli stati membri lesi. 6. In mancanza di disposizioni contrarie stabilite al momento dell'instaurazione di un dazio antidumping, si applicano le norme relative alla definizione comune del concetto di origine delle merci, nonché le relative disposizioni comuni di applicazione. 7. I dazi antidumping sono riscossi dallo stato membro o dagli stati membri lesi autorizzati ad adottare misure di protezione secondo la forma, l'aliquota e gli altri elementi fissati al momento della loro instaurazione, senza tener conto dei dazi doganali, delle tasse e delle altre imposizioni normalmente esigibili all'importazione.
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