Art. 6

Trattamento riservato

In vigore dal 14 mar 1986
1. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste. 2. a) La Commissione e gli stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. b) Ogni richiesta di trattamento riservato deve indicare il motivo per il quale l'informazione è riservata ed essere accompagnata da un riassunto di carattere non riservato oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere l'informazione in questione. 3. L'informazione è di norma considerata riservata se la sua eventuale pubblicazione minaccia di avere conseguenze negative per chi ha fornito tale informazione o ne è la fonte. 4. Tuttavia, quando una domanda intesa ad ottenere un trattamento riservato non appaia giustificata e quando colui che ha fornito le informazioni non vuole né pubblicarle, né autorizzarne la pubblicazione per esteso o sotto forma di riassunto, può non essere tenuto conto di tali informazioni. Analogamente, quando la domanda è giustificata, si può del pari non tener conto di tali informazioni se la parte che le ha fornite non è disposta a presentarne un riassunto non riservato, sempreché tale riassunto sia possibile. 5. Il presente articolo non osta alla divulgazione, da parte della Commissione, di informazioni generali, in particolare dei motivi che giustificano le raccomandazioni o l'autorizzazione di cui agli , né alla divulgazione di elementi di prova sui quali la Commissione si basa, se ciò risulta necessario per giustificare, nel corso di procedimenti giudiziari, gli argomenti invocati. Tale divulgazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti in causa o che siano tutelati i loro segreti professionali.
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