Art. 5

Apertura e svolgimento dell'indagine

In vigore dal 14 mar 1986
1. Se risulta, previa consultazione degli stati membri interessati, che gli elementi di prova sono sufficienti per giustificare l'inizio della procedura, la Commissione deve immediatamente: a) annunciare l'inizio della procedura con una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; tale comunicazione deve indicare il prodotto e i paesi interessati, fornire un sunto delle informazioni ricevute e precisare che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione la quale stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto le loro osservazioni e chiedere di essere ascoltate dalla Commissione conformemente al paragrafo 5; b) informare ufficialmente gli stati membri interessati, i ricorrenti e gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati; c) iniziare l'indagine a livello comunitario, in collaborazione con gli stati membri; tale indagine verte tanto sulla pratica di dumping quanto sul pregiudizio che ne deriva e si svolge conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 8; di norma l'indagine relativa al dumping ha per oggetto un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedente l'inizio della procedura. 2. La Commissione ricerca tutte le informazioni ritenute necessarie e, se lo considera opportuno, esamina e verifica i registri degli importatori, degli esportatori, dei commercianti, degli agenti, dei produttori, delle associazioni e delle organizzazioni commerciali. 3. a) La Commissione può chiedere agli stati membri: - di fornirle informazioni; - di procedere a tutte le necessarie verifiche e controlli, in particolare presso importatori, commercianti e produttori; - prestare agli agenti incaricati dalla Commissione l'assistenza necessaria per l'effettuazione degli accertamenti. b) Gli stati membri adottano tutte le misure necessarie per dar seguito alle richieste della Commissione. Essi comunicano a quest'ultima le informazioni richieste, nonché il risultato delle verifiche, dei controlli o delle indagine effettuate. c) Quando queste informazioni sono di interesse generale o sono state richieste da uno stato membro, la Commissione le comunica agli stati membri, purché non siano riservate, nel qual caso essa trasmette un riassunto non confidenziale. d) Agenti della Commissione possono, a richiesta di quest'ultima o di uno stato membro, assistere gli agenti degli stati membri nell'adempimento delle loro funzioni. 4. a) Il ricorrente e gli importatori ed esportatori notoriamente interessati nonché i rappresentanti del paese esportatore possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite alla Commissione da qualsiasi parte interessata all'indagine, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell' e siano utilizzate dalla Commissione nell'indagine. Gli interessati presentano a tale fine una domanda scritta alla Commissione, indicando le informazioni desiderate. b) Gli esportatori ed importatori del prodotto oggetto dell'indagine possono chiedere di essere informati dei principali fatti e considerazioni sulla cui base si prevede di autorizzare lo stato membro leso ad adottare dazi antidumping. c) i) Le richieste di informazioni di cui al punto b) devono: aa) essere presentate per iscritto alla Commissione, bb) indicare i singoli punti su cui si desiderano informazioni, cc) nei casi in cui sia stata inviata una raccomandazione alla o alle persone per le quali è stato accertato che sono all'origine di pratiche di dumping, pervenire alla Commissione non oltre un mese dopo la pubblicazione della raccomandazione. ii) Le informazioni possono essere fornite oralmente, oppure per iscritto, secondo quanto ritenuto opportuno dalla Commissione. Esse non pregiudicano ogni eventuale raccomandazione o autorizzazione da parte della Commissione. Le informazioni riservate ricevono un trattamento conforme all'. iii) Di norma, le informazioni devono essere fornite almeno quindici giorni prima che la Commissione autorizzi lo o gli stati membri lesi ad adottare dazi antidumping. Le osservazioni formulate dopo che le informazioni sono state fornite vengono prese in considerazione soltanto se sono ricevute entro un termine stabilito dalla Commissione in funzione dell'urgenza del caso, ma che comunque non può essere inferiore a dieci giorni. 5. La Commissione può sentire le parti interessate. Queste ultime devono essere sentite, quando lo richiedano per iscritto, nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, e quando dimostrino che sono parti interessate e che l'esito della procedura potrebbe riguardarle e che esistono particolari motivi per essere sentite oralmente. 6. Inoltre, a richiesta, la Commissione dà alle parti direttamente interessate modo di incontrarsi per permettere un confronto degli argomenti invocati e delle eventuali confutazioni. In tale ambito, essa tiene conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché della convenienza delle parti. Nessuna parte è tenuta ad assistere ad un incontro e la sua assenza non è pregiudizievole per la sua causa. 7. Una procedura antidumping non osta alle operazioni di sdoganamento del prodotto considerato. 8. Una procedura viene chiusa sia quando, in esito all'indagine, risulta che non è necessario adottare provvedimenti, sia quando in seguito ad una raccomandazione della Commissione, le imprese si impegnano a por fine al dumping, sia con l'autorizzazione data dalla Commissione allo o agli stati membri lesi di adottare i dazi antidumping di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:812:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo