Art. 11

Riesame

In vigore dal 14 mar 1986
1. Gli impegni assunti in applicazione dell' e le misure che costituiscono dazi antidumping sono soggetti, se necessario, ad un riesame globale o parziale. Detto riesame viene effettuato sia a richiesta di uno stato membro sia per iniziativa della Commissione. Si procede del pari ad un riesame quando una parte interessata lo esiga e presenti elementi di prova di una modifica delle circostanze sufficienti a giustificarne la necessità. Dette richieste sono inviate alla Commissione che ne informa gli stati membri interessati. 2. Se, previa consultazione degli stati membri interessati, risulta che il riesame è giustificato, la procedura si riapre conformemente all', sempreché le circostanze lo esigano. Detta riapertura non incide di per sé sulle misure o sugli impegni in vigore. 3. Se il riesame, effettuato anche senza riaprire la procedura, l'esige, le raccomandazioni, gli impegni o i dazi antidumping sono modificati o annullati secondo le modalità stabilite dalla Commissione previa consultazione degli stati membri interessati.
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