Art. 14

Disposizioni finali

In vigore dal 14 mar 1986
Il presente regolamento non osta all'applicazione dei regolamenti comunitari nel settore agricolo né dei regolamenti (CEE) n. 1059/69 (1), (CEE) n. 2730/75 (2) e (CEE) n. 2783/75 (3); le disposizioni del presente regolamento possono essere applicate in maniera complementare a quelle dei regolamenti suddetti e in deroga alle disposizioni degli stessi che ostino all'applicazione dei dazi antidumping.
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