Art. 13
Restituzione
In vigore dal 14 mar 1986
1. Quando un importatore può provare che il dazio riscosso supera il margine di dumping realmente esistente, tenuto conto dell'eventuale applicazione di medie ponderate, l'importo del dazio che supera il margine di dumping viene restituito.
2. Per sollecitare la restituzione di cui al paragrafo 1, l'importatore presenta una domanda alla Commissione per il tramite dello stato membro nel cui territorio i prodotti sono stati immessi in consumo ed a partire dal giorno in cui le autorità competenti hanno debitamente definito l'importo dei dazi da riscuotere.
Lo stato membro trasmette quanto prima alla Commissione la domanda, corredata o meno di un parere in merito alla sua fondatezza.
La Commissione, previa consultazione degli stati membri interessati, decide se e in quale misura la domanda deve essere accolta.
Storico versioni
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