Art. 7

Chiusura della procedura quando non sono necessarie misure di difesa

In vigore dal 14 mar 1986
1. La procedura viene chiusa quando, previa consultazione degli stati membri interessati, non risulta necessario adottare misure di difesa. 2. La Commissione dà notizia della chiusura nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee con un avviso che riporta le conclusioni essenziali cui la Commissione è giunta, nonché un riassunto della motivazione.
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