Art. 2
Principi e definizioni
In vigore dal 14 mar 1986
A. DUMPING
1. I prodotti oggetto del presente regolamento sono quelli originari della Comunità a dieci, della Spagna o del Portogallo.
2. Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping quanto la sua immissione in consumo nella Comunità a dieci in Spagna o in Portogallo causi un pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigano un'azione comunitaria.
3. Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all'esportazione verso la Comunità a dieci, la Spagna o il Portogallo è inferiore al valore normale di un prodotto simile.
B. VALORE NORMALE
4. Ai fini del presente regolamento, per valore normale s'intende:
a) il prezzo comparabile realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile, destinato al consumo nel paese d'esportazione o di origine; se la Commissione accerta disparità di prezzo rilevanti nella Comunità a dieci, essa potrà considerare quale prezzo comparabile la media ponderata dei prezzi praticati all'interno della Comunità a dieci;
b) oppure quando, nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese di origine o d'esportazione, non si ha nessuna vendita di un prodotto simile, o quando vendite di tal genere non consentono un valido confronto:
i) il prezzo comparabile di un prodotto simile, se quest'ultimo è esportato verso un paese terzo; in questo caso tale prezzo potrà essere il prezzo all'esportazione più elevato, purché esso sia un prezzo rappresentativo, o
ii) il valore costruito, calcolato addizionando il costo di produzione e un equo margine di profitto. Il costo di produzione è calcolato tenendo conto di tutti i costi, nel corso di normali operazioni commerciali, tanto fissi quanto variabili, nel paese d'origine, dei materiali e della produzione, più un importo equo per le spese di vendita e di gestione, nonché per le altre spese generali. Di norma, e purché il profitto venga di regola realizzato dalla vendita di prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese d'origine, la maggiorazione per il profitto non deve essere superiore a tale normale profitto. In altri casi la maggiorazione è stabilita su qualsiasi base equa, utilizzando le informazioni disponibili. 5. Qualora esistano validi motivi per ritenere o supporre che il prezzo al quale un prodotto è realmente venduto per il consumo nel paese d'origine sia inferiore al costo di produzione definito al paragrafo 4, lettera b), punto ii, le vendite effettuate a tale prezzo possono essere considerate come non effettuate nel corso di normali operazioni commerciali:
a) se si estendono su un arco di tempo abbastanza lungo e riguardano quantitativi di rilievo, e
b) se i prezzi praticati non consentono il recupero di tutti i costi entro un termine ragionevole nel corso di normali operazioni commerciali.
In tali circostanze, il valore normale può essere determinato in base alle altre vendite sul mercato interno, effettuate ad un prezzo non inferiore al costo di produzione, o in base alle vendite all'esportazione destinate a paesi terzi, oppure in base al valore costruito, ovvero ancora adeguando il prezzo inferiore al costo di produzione, menzionato sopra, allo scopo di eliminare le perdite e di prevedere un profitto equo. Il calcolo del valore normale si basa sulle informazioni disponibili.
6. Se un prodotto non è importato direttamente dal paese d'origine, ma è esportato verso la Comunità a dieci, la Spagna o il Portogallo da un paese intermedio, il valore normale sarà il prezzo comparabile, realmente pagato o pagabile per un prodotto simile sul mercato interno del paese di esportazione o del paese di origine. Quest'ultima base potrebbe essere appropriata, tra l'altro, se il prodotto transita semplicemente nel paese di esportazione, o se tali prodotti non sono fabbricati nel paese di esportazione, oppure se non esistono prezzi comparabili per tali prodotti nel paese di esportazione.
7. Per la determinazione del valore normale, le operazioni tra parti, apparentemente non indipendenti o che hanno apparentemente concluso tra loro un accordo di compensazione, possono essere considerate come operazioni commerciali non normali, a meno che le autorità delle Comunità non ritengano che i prezzi e i costi in questione siano comparabili a quelli delle operazioni tra parti non aventi tra loro simili rapporti.
C. PREZZO ALL'ESPORTAZIONE
8. a) Il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto ai fini dell'esportazione verso la Comunità a dieci, la Spagna o il Portogallo.
b) Quando non esiste un prezzo all'esportazione oppure quando esiste un'associazione o un accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore o un terzo, o quando, per altri motivi, il prezzo realmente pagato o da pagare per il prodotto venduto all'esportazione verso la Comunità a dieci, la Spagna o il Portogallo non può essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, in funzione di una qualsiasi ragionevole base. In questi casi sarà tenuto conto di tutte le spese effettuate tra l'importazione e la rivendita, compresi tutti i dazi e le tasse, nonché di un equo margine di profitto.
Tali adeguamenti comprendono in particolare i seguenti elementi:
i) trasporto normale, assicurazione, movimentazione, carico e scarico e spese accessorie;
ii) dazi doganali, dazi antidumping ed altre tasse pagabili nel paese d'importazione per l'importazione o la vendita delle merci;
iii) un ragionevole margine per le spese generali ed i profitti e/o tutte le commissioni normalmente pagate o convenute.
D. CONFRONTO
9. Per stabilire un valido confronto, il prezzo all'esportazione e il valore normale devono essere esaminati su basi comparabili per quanto riguarda la natura delle merci, le quantità e le condizioni di vendita. Normalmente essi saranno comparati allo stesso stadio commerciale, di preferenza quello dell'uscita dalla fabbrica, e a date il più possibile ravvicinate.
10. Se i prezzi all'esportazione e il valore normale non sono comparabili per quanto riguarda gli elementi di cui al paragrafo 9, si terrà debitamente conto in ogni caso, a seconda delle loro caratteristiche, delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi. Se una parte in causa chiede che tali differenze siano prese in considerazione, essa deve dimostrare che la sua richiesta è giustificata.
Per determinare gli adeguamenti da effettuare, si applicano i seguenti criteri:
a) differenze nella natura delle merci: gli adeguamenti devono basarsi in linea di massima sull'effetto di tali differenze sul valore di mercato nel paese d'origine o di esportazione; tuttavia, quando i dati relativi ai prezzi vigenti sul mercato interno del paese stesso non sono disponibili o non consentono un valido confronto, il calcolo deve basarsi sui costi di produzione degli elementi che determinano tali differenze;
b) differenze di quantità: si procede agli adeguamenti quando l'ammontare di una differenza di prezzo è dovuto, in tutto o in parte, a uno dei seguenti fattori:
i) sconti sui prezzi per vendite in grandi quantità, liberamente concessi nel corso di normali operazioni commerciali in un precedente periodo di tempo rappresentativo, di solito non inferiore a sei mesi, ed in proporzioni notevoli, di solito non inferiori al 20 % del totale delle vendite del prodotto in questione, effettuate sul mercato interno o, se del caso, sul mercato di un paese terzo; possono essere ammessi gli sconti differiti se questi si basano su una prassi corrente in periodi antecedenti, o sull'impegno di soddisfare le condizioni richieste per avere diritto allo sconto differito;
ii) oppure risparmi sul costo di produzione di differenti quantità.
Tuttavia, quando il prezzo all'esportazione si basa su quantità inferiori al quantitativo minimo venduto sul mercato interno, o eventualmente a paesi terzi, l'adeguamento viene calcolato in modo tale da riflettere il prezzo più alto al quale la quantità minore sarebbe venduta sul mercato interno o, eventualmente, su quello di un paese terzo;
c) differenze nelle condizioni e nelle modalità di vendita: gli adeguamenti si limitano alle differenze in diretto rapporto con le vendite in questione, quali, per esempio, le differenze riguardanti condizioni di credito, garanzie, cauzioni, assistenza tecnica, servizio manutenzione, commissioni oppure retribuzioni degli operatori commerciali, imballaggio, trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori e, se già non se ne è tenuto conto altrimenti, differenze di stadio commerciale; in linea di massima non si procederà ad adeguamenti per differenze nelle condizioni relative alle spese amministrative e generali, ivi comprese quelle relative alla ricerca ed allo sviluppo o alla pubblicità; l'importo di tali adeguamenti viene normalmente stabilito in base al costo di tali differenze per il venditore, benché si possa prendere in considerazione anche il loro effetto sul valore del prodotto;
d) differenze di oneri all'importazione: si procede ad un adeguamento se un prodotto esportato nella Comunità a dieci, in Spagna o in Portogallo, è esente da oneri all'importazione, che gravano sul prodotto simile e sui materiali in esso fisicamente incorporati, se il prodotto in questione è destinato al consumo nel paese di origine o di esportazione, oppure se tali oneri vengono rimborsati.
E. RIPARTIZIONE DEI COSTI
11. In linea di massima, tutti i calcoli dei costi devono basarsi sui dati contabili disponibili, normalmente ripartiti, se necessario, in modo proporzionale alla cifra d'affari per ciascun prodotto e ciascun mercato in questione.
F. PRODOTTO SIMILE
12. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per « prodotto simile » si intende un prodotto identico, cioè simile sotto ogni riguardo al prodotto considerato o, in mancanza di tale prodotto, un altro prodotto che presenti caratteristiche analoghe a quelle del prodotto considerato.
G. MARGINE DI DUMPING
13. a) Per « margine di dumping » si deve intendere l'importo di cui il valore normale supera il prezzo all'esportazione.
b) Quando i prezzi variano, il margine di dumping può essere stabilito transazione per transazione, oppure riferendosi ai prezzi più frequentemente applicati, rappresentativi o medi ponderati.
c) Quando i margini di dumping variano, questi possono essere oggetto di un calcolo di media ponderata.
H. CONSULTAZIONE DEGLI STATI MEMBRI
INTERESSATI
14. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per consultazione degli stati membri interessati nel quadro di una determinata procedura antidumping si intende la consultazione per iscritto e se necessario orale degli stati membri che hanno un interesse economico nella procedura e che si siano dichiarati interessati entro il termine fissato dalla Commissione al momento della trasmissione delle informazioni di cui all', paragrafi 3 e 6.
Storico versioni
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