Art. 15
Entrata in vigore
In vigore dal 14 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile:
- alle procedure avviate dopo il 1o gennaio 1986,
- alle procedure avviate prima dell'adesione, in Spagna, in Portogallo o nella Comunità a dieci,
- al riesame delle misure adottate prima dell'adesione in base al regolamento (CEE) n. 3017/79 (4), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1580/82 (5), e al regolamento (CEE) n. 2176/84 (6);
- al riesame delle misure adottate prima dell'adesione in base alla legislazione antidumping dei nuovi stati membri nei confronti della Comunità a dieci.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
N. SMIT-KROES
(1) GU n. L 179 del 17. 7. 1979, pag. 31.
(1) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.
(4) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(5) GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.
(6) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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