Art. 15 · Entrata in vigore

Art. 15

Entrata in vigore

In vigore dal 14 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile: - alle procedure avviate dopo il 1o gennaio 1986, - alle procedure avviate prima dell'adesione, in Spagna, in Portogallo o nella Comunità a dieci, - al riesame delle misure adottate prima dell'adesione in base al regolamento (CEE) n. 3017/79 (4), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1580/82 (5), e al regolamento (CEE) n. 2176/84 (6); - al riesame delle misure adottate prima dell'adesione in base alla legislazione antidumping dei nuovi stati membri nei confronti della Comunità a dieci. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 1986. Per il Consiglio Il Presidente N. SMIT-KROES (1) GU n. L 179 del 17. 7. 1979, pag. 31. (1) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1. (2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20. (3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104. (4) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1. (5) GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9. (6) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
Storico versioni

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