Art. 6

In vigore dal 24 feb 1986
1. Possono essere immessi in libera pratica nel territorio doganale della Comunità in esenzione parziale o totale dei dazi all'importazione i prodotti della pesca del capitolo 3 della tariffa doganale comune, previsti al paragrafo 2, primo trattino del protocollo n. 4, ottenuti nel territorio di un paese terzo a partire da pesci interi, freschi o refrigerati catturati da un peschereccio di cui all' e sbarcati nel territorio di questo paese. 2. L'autorizzazione fissa le condizioni di svolgimento delle operazioni di trattamento, in particolare: - i quantitativi di prodotti da sbarcare direttamente sul territorio del paese terzo considerato, - i quantitativi di prodotti della pesca previsti al paragrafo 1, o di prodotti equivalenti, da introdurre sul mercato della Comunità in funzione dei coefficienti di trasformazione applicabili alle operazioni da effettuare, se sono determinati o, in mancanza di essi, ai dati disponibili nella Comunità per quanto riguarda operazioni analoghe. 3. L'importo dei dazi all'importazione da riscuotere è costituito dalla differenza tra: a) l'importo dei dazi all'importazione relativi ai prodotti della pesca di cui al paragrafo 1, immessi in libera pratica e, b) l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili ai pesci, di cui al paragrafo 1, necessari per l'ottenimento dei prodotti della pesca immessi in libera pratica, se provenissero dal paese nel quale hanno subito l'operazione di trasformazione e fossero immessi in libera pratica alla data dell'accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica dei prodotti della pesca. L'importo di questi dazi, in appresso denominato « importo da dedurre », viene determinato secondo le condizioni di cui al para- grafo 4. 4. L'importo da dedurre è calcolato sulla base della quantità e della specie dei pesci interi, freschi o referigerati sbarcati sul territorio del paese terzo. Il valore da prendere in considerazione per il calcolo di questo importo è quello dei detti pesci alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti di cui al paragrafo 3, lettera a).
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