Art. 2

In vigore dal 24 feb 1986
1. Possono beneficiare del presente regime soltanto le persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità le quali gestiscono per proprio conto un peschereccio quale quelli di cui all'. 2. Qualsiasi persona indicata al paragrafo 1 la quale chieda di beneficiare del regime deve essere titolare: a) di una preventiva autorizzazione d'importazione rilasciata dalle competenti autorità dello stato membro, in appresso denominata « autorizzata », e b) di una licenza di pesca rilasciata dalle autorità del paese terzo considerato per aver accesso alle sue acque e alle relative risorse.
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