Art. 4
In vigore dal 24 feb 1986
1. Le competenti autorità di ciascuno stato membro ripartiscono, fra le varie persone interessate ai regimi definiti al paragrafo 2 del protocollo n. 4, i quantitativi di prodotti di cui lo stato membro interessato può autorizzare l'importazione in virtù del presente regime.
2. Le autorizzazioni possono essere rilasciate sia una volta all'anno globalmente per tutti i quantitativi assegnati al richiedente, sia nel corso dell'anno per successive quote del quantitativo assegnato fino a esaurimento del medesimo.
3. Il richiedente presenta alle competenti autorità il contratto concluso con l'impresa o le imprese del paese terzo interessato o qualsiasi altra prova ritenuta equivalente dalle suddette autorità.
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