Art. 9
In vigore dal 24 feb 1986
Le modalità d'applicazione del presente regime, in particolare per quanto riguarda le procedure di cooperazione amministrativa che permettono il controllo delle operazioni di sbarco fuori del territorio doganale della Comunità, nonché i relativi quantitativi sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3655/84 (2).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:568:oj#art-9