Art. 10
In vigore dal 24 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. BRAKS
(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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