Art. 8
In vigore dal 24 feb 1986
1. Tutte le operazioni effettuate ai sensi del presente regime sono menzionate nel libro di bordo dei pescherecci interessati.
2. Al termine di ciascun periodo di pesca per cui è stata rilasciata una licenza, ma al più tardi al termine di ciascuna permanenza nelle acque del paese terzo interessato, il capitano del peschereccio dovrà trasmettere alle autorità del proprio paese un estratto del giornale di bordo.
3. Gli stati membri comunicano alla Commissione, dopo le necessarie verifiche, le informazioni in questione.
Storico versioni
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