Art. 5

In vigore dal 24 feb 1986
1. Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 di ogni mese, i dati concernenti le autorizzazioni rilasciate il mese precedente. 2. Su richiesta della Commissione, gli stati membri la informano del rifiuto di un'autorizzazione nonché dei motivi, rispetto alle condizioni del presente regolamento, che hanno giustificato tale rifiuto.
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