Art. 1

In vigore dal 24 feb 1986
Il presente regolamento stabilisce le regole generali relative al regime specifico definito al protocollo n. 4 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per l'esecuzione di operazioni effettuate a complemento di attività di pesca esercitate dai pescherecci immatricolati o registrati in uno stato membro della Comunità e battenti bandiera di detto stato nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione, in seguito denominate « acque », di un paese terzo nel quadro di obblighi istituiti a norma di accordi di pesca conclusi dalla Comunità con i paesi terzi interessati.
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