Art. 3
In vigore dal 24 feb 1986
I quantitativi di cui al paragrafo 3 del protocollo n. 4 sono ripartiti fra gli stati membri in base al volume disponibile delle catture ad essi assegnate nelle acque dei paesi terzi interessati, in funzione della entità relativa di ciascun prodotto oggetto di tale ripartizione rispetto all'insieme delle possibilità di pesca concesse nelle acque del paese terzo interessato.
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