Art. 4

Art. 4

In vigore dal 24 feb 1986
1. Le competenti autorità di ciascuno stato membro ripartiscono, fra le varie persone interessate ai regimi definiti al paragrafo 2 del protocollo n. 4, i quantitativi di prodotti di cui lo stato membro interessato può autorizzare l'importazione in virtù del presente regime. 2. Le autorizzazioni possono essere rilasciate sia una volta all'anno globalmente per tutti i quantitativi assegnati al richiedente, sia nel corso dell'anno per successive quote del quantitativo assegnato fino a esaurimento del medesimo. 3. Il richiedente presenta alle competenti autorità il contratto concluso con l'impresa o le imprese del paese terzo interessato o qualsiasi altra prova ritenuta equivalente dalle suddette autorità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:568:oj#art-4