Art. 18
In vigore dal 20 feb 1986
Fatte salve disposizioni particolari eventualmente previste nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli:
1) Le merci per le quali sono stati rilasciati certificati di circolazione AE1 o formulari AE2 conformemente agli accordi conclusi tra la Spagna e la Comunità e che alla data del 1o marzo 1986 si trovano in corso di spedizione oppure, nella Comunità, in custodia temporanea, in zona franca o vincolate al regime dei depositi doganali o della trasformazione sotto controllo doganale beneficiano, durante la validità di detti certificati o formulari, del regime di cui all', paragrafo 1, senza che sia necessario presentare un documento T2L o T2L ES rilasciato a posteriori.
2) Le merci per le quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR 1 o formulari EUR 2 in conformità degli accordi conclusi tra il Portogallo e la Comunità e che alla data del 1o marzo 1986 si trovano in corso di spedizione, oppure in custodia temporanea, o in zona franca, o vincolate al regime dei depositi doganali, o della trasformazione sotto controllo doganale, beneficiano, durante la validità di detti certificati o formulari, del regime di cui all', paragrafo 1, senza che sia necessario presentare un documento T2L o T2L PT rilasciato a posteriori.
3) Le merci formanti oggetto di scambi tra la Spagna e il Portogallo per le quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR 1 o formulari EUR 2 recanti la dicitura « EFTA - SPAIN - TRADE », in conformità degli accordi relativi agli scambi tra questi due paesi, e che alla data del 1o marzo 1986 si trovano in corso di spedizione oppure, nel paese di destinazione, in custodia temporanea o in zona franca o vincolate al regime dei depositi doganali o delle trasformazione sotto controllo doganale beneficiano, durante la validità di detti certificati o formulari, del regime di cui all'articolo T2L ES o T2L PT rilasciato a posteriori.
4) Qualora le merci di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 siano rispedite dopo essere state poste sotto temporanea custodia, o in una zona franca, o in un deposito doganale, o sotto il regime della trasformazione sotto controllo doganale, esse circolano scortate, secondo il caso, da un documento T2, T2 ES o T2 PT o da un documento avente i medesimi effetti ai fini dell'applicazione del regime di cui all', paragrafo 1. Dette merci non potranno però più beneficiare di tale regime dopo il 31 dicembre 1986.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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