Art. 17
In vigore dal 20 feb 1986
1. Le merci comprese nei capitoli da 25 a 99 della tariffa doganale comune, ad eccezione di quelle formanti oggetto dei regolamenti (CEE) n. 2783/75 (2), (CEE) n. 3033/80 (3) e (CEE) n. 3035/80 del Consiglio (4), che circolano vincolate alla procedura del transito comunitario interno scortate da un documento T2 ES o T2 PT o,
quando non si applica tale procedura, scortate da un documento avente i medesimi effetti ai fini dell'applicazione del regime di cui all', paragrafo 1, beneficiano del regime previsto dall', paragrafo 2, del protocollo n. 3 dell'atto di adesione soltanto se
- all'introduzione in Spagna, il documento T2 PT o il documento di effetto equivalente è corredato della dicitura « origine Portogallo »,
- all'introduzione in Portogallo, il documento T2 ES o il documento di effetto equivalente è corredato della dicitura « origine Spagna ».
Questa dicitura segue la designazione delle merci nel riquadro all'uopo previsto ed è convalidata dal timbro dell'ufficio di partenza. Il carattere originario di queste merci è definito dalle norme adottate o da adottarsi dal Consiglio conformemente all', paragrafo 3, del protocollo n. 3 dell'atto di adesione.
2. Le merci che circolano scortate da uno dei documenti di cui al titolo II, sezione II, avente i medesimi effetti ai fini dell'applicazione del regime di cui all', paragrafo 1, del documento T2 ES o del documento T2 PT, beneficiano del regime previsto dall', paragrafo 2, del protocollo n. 3 dell'atto di adesione unicamente dietro presentazione di un documento T2L ES o di un documento T2 L PT recante la dicitura relativa all'origine prevista dal paragrafo 1, convalidata dalle autorità doganali. In tal caso non si applicano le disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 4, o dell'articolo 50 i), paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 223/77.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:409:oj#art-17