Art. 1
In vigore dal 20 feb 1986
1. Il presente regolamento stabilisce i metodi di collaborazione amministrativa intesi ad assicurare che, negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, qui di seguito denominata « Comunità a dieci », da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro, nonché negli scambi tra questi due nuovi stati membri, le merci rispondenti alle condizioni a tal fine stabilite fruiscano del regime consistente nella soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonché delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente, previsto dall'atto relativo alle condizioni di adesione.
2. Per l'applicazione del presente regolamento, la Comunità a dieci è considerata come un unico stato membro.
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