Art. 2
Il regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, si applica alle condizioni stabilite dal presente regolamento:
In vigore dal 20 feb 1986
a) alle merci prodotte in uno stato membro, comprese quelle ottenute del tutto o in parte da prodotti per i quali le formalità d'importazione sono state espletate in uno stato membro e che sono stati assoggettati, a seconda dei casi:
- ai dazi doganali ed alle tasse di effetto equivalente,
- agli importi compensativi di cui agli articoli 53 e 72 o agli articoli 213 e 240 dell'atto di adesione,
- ai prelievi ed alle altre imposizioni all'importazione previsti nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici che si applicano a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli,
a questi applicabili nello stato membro in questione e che non hanno beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi, tasse, importi, prelievi o altre imposizioni;
b) alle merci provenienti da paesi terzi, per le quali le formalità d'importazione sono state espletate in uno stato membro e per le quali, a seconda dei casi:
- i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente,
- i prelievi e le altre imposizioni all'importazione previsti nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici che si applicano a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli,
a queste applicabili, sono stati riscossi nello stato membro in questione e che non hanno beneficato di un ristorno totale o parziale di tali dazi, tasse, prelievi od altre imposizioni;
c) alle merci ottenute in uno stato membro e nella fabbricazione delle quali sono stati impiegati prodotti che non sono stati assoggettati, a seconda dei casi:
- ai dazi doganali e alle tasse di effetto equivalente,
- agli importi compensativi di cui agli articoli 53 e 72 o agli articoli 213 e 240 dell'atto di adesione,
- ai prelievi e alle altre imposizioni all'importazione previsti nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici che si applicano a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli,
a queste applicabili nello stato membro in questione, o che hanno beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi, tasse, importi, prelievi od altre imposizioni, a condizione che sia riscosso, per detti prodotti, il diritto di compensazione eventualmente dovuto in conformità delle disposizioni che la Commissione stabilirà in applicabzione dell'articolo 50, paragrafo 3, e dell'articolo 210, paragrafo 3, dell'atto di adesione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:409:oj#art-2