Art. 5

In vigore dal 20 feb 1986
Il documento T2 ES o T2 PT o il documento avente i medesimi effetti ai fini dell'applicazione del regime di cui all', paragrafo 1, in virtù del quale le merci che soddisfano alle condizioni stabilite dall', lettera c), circolano all'interno della Comunità, deve recare, nel riquadro riservato alla designazione delle merci, una delle seguenti diciture: - Merci P.A. - Marchandises P.A. - A.F. Varer - A.V. Waren - Emporévmata T.E. - I.P. Goods - Mercancías P.A. - A.V. goederen - Mercadorias A.A. seguita dal nome dello stato membro di lavorazione.
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