Art. 10

In vigore dal 20 feb 1986
1. Quando sono accettate per il trasporto dall'amministrazione delle ferrovie spagnole o portoghesi o dal rappresentante nazionale spagnolo o portoghese dell'impresa di trasporto merci scortate da uno dei documenti di trasporto che vale come documento T2 in applicazione dell', paragrafo 1, del presente regolamento, l'ufficio di partenza appone la sigla T2 nel riquadro 25 della lettera di vettura internazionale o del bollettino di spedizione internazionale colli espressi o nel riquadro riservato alla dogana della bolletta di consegna - transito comunitario. La sigla T2 è convalidata dal timbro dell'ufficio di partenza. 2. Quando sono accettate per il trasporto dall'amministrazione delle ferrovie degli stati membri della Comunità a dieci o del Portogallo o da uno dei rappresentanti nazionali dell'impresa di trasporto nella Comunità a dieci o in Portogallo le merci scortate da uno dei documenti di trasporto che vale come documento T2 ES in applicazione dell', lettera b), secondo trattino, o dell', paragrafo 2, l'ufficio di partenza appone la sigla T2 ES nel riquadro 25 della lettera di vettura internazionale o del bollettino di spedizione internazionale colli espressi o nel riquadro riservato allo dogana della bolletta di consegna - transito comunitario. La sigla T2 ES è convalidata dal timbro dell'ufficio di partenza. 3. Quando sono accettate per il trasporto dall'amministrazione delle ferrovie degli stati membri della Comunità a dieci o della Spagna o da uno dei rappresentanti nazionali dell'impresa di trasporto nella Comunità a dieci o in Spagna le merci scortate da uno dei documenti di trasporto che vale come documento T2 PT in applicazione dell', lettera c), secondo trattino, o dell', paragrafo 3, l'ufficio di partenza appone la sigla T2 PT nel riquadro 25 della lettera di vettura internazionale o del bollettino di spedizione internazionale colli espressi o nel riquadro riservato alla dogana della bolletta di consegna - transito comunitario. La sigla T2 PT è convalidata dal timbro dell'ufficio di partenza. TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MERCI CHE NON CIRCOLANO VINCOLATE AL REGIME DEL TRANSITO COMUNITARIO
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