Art. 14

In vigore dal 20 feb 1986
Ove si faccia uso di una lettera di trasporto aereo o di un documento equivalente, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2695/77 della Commissione, del 7 dicembre 1977, che determina le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di prodotti destinati a talune categorie di aerodine o di battelli al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione (1), detti prodotti sono considerati: - appartenenti alla categoria delle merci di cui all', lettera a), quando l'aeroporto di partenza dipende da uno stato membro della Comunità a dieci; - appartenenti alla categoria delle merci di cui all', lettera b), primo trattino, quando l'aeroporto di partenza dipende dalla Spagna, ad eccezione degli aeroporto delle isole Canarie e di Melilla; - appartenenti alla categoria delle merci di cui all', lettera c), primo trattino, quando l'aeroporto di partenza dipende dal Portogallo.
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