Art. 19
In vigore dal 20 feb 1986
Fatte salve disposizioni particolari eventualmente previste nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli:
1) Qualora merci formanti oggetto di scambi tra la Spagna e la Comunità a dieci, per le quali non sono stati rilasciati certificati di circolazione AE1 o formulari AE2, si trovino, alla data del 1o marzo 1986, in corso di spedizione oppure nella Comunità in custodia temporanea o in una zona franca oppure vincolate al regime dei depositi doganali o della trasformazione sotto controllo doganale, esse possono formare oggetto:
a) di un documento T2L rilasciato a posteriori, se sono state spedite in Spagna dalla Comunità a dieci, dove soddisfacevano alle condizioni prescritte per il rilascio di questo documento.
Tuttavia, un documento T2L non può essere rilasciato a posteriori per i prodotti agricoli contemplati da un'organizzazione comune di mercato o per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli che hanno formato oggetto, prima del 1o marzo 1986, di formalità per la concessione di restituzioni all'esportazione verso la Spagna nel quadro della politica agricola comune; b) di un documento T2L ES rilasciato a posteriori, se dette merci sono state spedite nella Comunità a dieci dalla Spagna, dove soddisfacevano alle condizioni prescritte per il rilascio di questo documento.
2) Qualora merci, formanti oggetto di scambi tra il Portogallo e la Comunità a dieci, per le quali non sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR 1 o formulari EUR 2, si trovino, alla data del 1o marzo 1986, in corso di spedizione, oppure nella Comunità, in custodia temporanea, o in una zona franca oppure vincolate al regime dei depositi doganali o della trasformazione sotto controllo doganale, esse possono formare oggetto:
a) di un documento T2L rilasciato a posteriori, se sono state spedite in Portogallo dalla Comunità a dieci, dove soddisfacevano alle condizioni prescritte per il rilascio di questo documento.
Tuttavia, un documento T2L non può essere rilasciato a posteriori per i prodotti agricoli contemplati da un'organizzazione comune di mercato o per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli che hanno formato oggetto, prima del 1o marzo 1986, di formalità per la concessione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo nel quadro della politica agricola comune;
b) di un documento T2L PT rilasciato a posteriori, se dette merci sono state spedite nella Comunità a dieci dal Portogallo, dove soddisfacevano alle condizioni prescritte per il rilascio di questo documento.
3) Qualora merci formanti oggetto di scambi tra la Spagna e il Portogallo, per le quali non sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR 1 o formulari EUR 2 recanti la dicitura « EFTA - SPAIN - TRADE », si trovino, alla data del 1o marzo 1986, in corso di spedizione oppure, nello stato membro di destinazione, in custodia temporanea, o in una zona franca, oppure vincolate al regime dei depositi doganali o della trasformazione sotto controllo doganale, esse possono formare oggetto:
a) di un documento T2L ES rilasciato a posteriori, corredato, se del caso, dell'indicazione relativa all'origine, di cui all', se sono state spedite in Portogallo dalla Spagna, dove soddisfacevano alle condizioni prescritte per il rilascio di questo documento;
b) di un documento T2L PT rilasciato a posteriori, corredato, se del caso, dell'indicazione relativa all'origine, di cui all', se dette merci sono state spedite in Spagna dal Portogallo, dove soddisfacevano alle condizioni prescritte per il rilascio di questo documento.
Storico versioni
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