Art. 16

In vigore dal 20 feb 1986
Le merci che accompagnano i viaggiatori o che sono contenute nei loro bagagli sono ammesse al beneficio del regime di cui all', paragrafo 1, purché non si tratti di merci destinate a fini commerciali: a) quando sono dichiarate come rispondenti alle condizioni prescritte per beneficiare di tale regime, senza che sussistano dubbi riguardo alla sincerità di detta dichiarazione; b) negli altri casi, previa presentazione del relativo documento T2L, T2L ES o T2L PT. TITOLO IV DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SCAMBI TRA LA SPAGNA E IL PORTOGALLO
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