Art. 13
In vigore dal 20 feb 1986
Ove si faccia uso di un documento T2M, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 137/79, i prodotti in causa sono considerati conformi alle condizioni di cui all', paragrafo 2, del trattato CEE nello stato membro da cui dipende l'ufficio doganale che ha rilasciato il blocchetto di formulari T2M.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:409:oj#art-13