Art. 8

In vigore dal 20 feb 1986
Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, le disposizioni concernenti la procedura del transito comunitario interno, di cui al regolamento (CEE) n. 222/77 e alle norme adottate per la sua applicazione, si applicano alle merci che circolano scortate da un documento T2 ES o T2 PT. Sezione II Procedura semplificata da applicare alle merci trasportate per ferrovia
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