Art. 7
1. Per dichiarazione T2 ES o T2 PT s'intende una dichiarazione compilata
In vigore dal 20 feb 1986
- su un formulario conforme, salvo per quanto riguarda il contenuto degli spazi riservati a fini nazionali e dei riquadri delimitati in tutto od in parte da linee punteggiate, al modello figurante negli allegati I o III del regolamento (CEE) n. 223/77, completato, ove occorra, da uno o più formulari conformi ai modelli corrispondenti figuranti negli allegati II o IV del predetto regolamento, oppure
- su un formulario conforme al modello figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2826/77.
2. L'obbligato principale indica se la dichiarazione di transito comunitario interno è redatta su un formulario T2 ES o T2 PT, completato, ove occorra, da uno o più formulari T2 ES bis o T2 PT bis, apponendo a macchina o a mano, in modo leggibile e con inchiostro indelebile, nello spazio libero dopo la sigla T che figura su detti formulari, la dicitura « 2-due ES » o « 2-due PT », a seconda dei casi.
Storico versioni
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