Art. 4
Per circolare vincolate alla procedura del transito comunitario interno, devono formare oggetto:
In vigore dal 20 feb 1986
a) di una dichiarazione T2:
- le merci spedite dalla Comunità a dieci, nella quale soddisfacevano alle condizioni stabilite dall', lettera a) o b),
- le merci spedite dalla Comunità a dieci, nella quale esse sono state inizialmente introdotte in provenienza dalla Spagna o dal Portogallo e per le quali, a seconda dei casi:
- i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente,
- gli importi compensativi di cui agli articoli 53 e 72 o agli articoli 213 e 240 dell'atto di adesione,
loro applicabili, sono stati riscossi nella Comunità a dieci e le merci non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi, tasse od importi;
b) di una dichiarazione T2 ES:
- le merci spedite dalla Spagna:
1) dove esse soddisfacevano alle condizioni stabilite all', lettere a), b) o c);
2) dove erano state inizialmente inviate da un altro stato membro e per le quali secondo i casi:
- i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente,
- gli importi compensativi di cui agli articoli 53 e 72 dell'atto di adesione,
ai quali esse erano assoggettabili, sono stati riscossi in Spagna, e le merci non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi, tasse o importi;
- le merci spedite in Spagna dalla Comunità a dieci ove esse soddisfacevano alle condizioni di cui all', lettera c).
Tuttavia, le merci comprese nei capitoli da 25 a 99 della tariffa doganale comune introdotte inizialmente in Spagna scortate da un documento T2 PT o da un documento avente gli stessi effetti ai fini delle disposizioni dell', paragrafo 1, e che non acquistano l'origine spagnola ai sensi del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio (1), e dei regolamenti di applicazione di questo, possono essere rispediti dalla Spagna sotto scorta esclusivamente di un documento T2 PT o di un documento avente gli stessi effetti ai fini delle disposizioni dell', paragrafo 1.
c) di una dichiarazione T2 PT:
- le merci spedite dal Portogallo:
1) dove esse soddisfacevano alle condizioni stabilite all', lettere a), b) o c),
2) dove erano state inizialmente introdotte in provenienza da un altro stato membro e per le quali, a seconda dei casi:
- i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente,
- gli importi compensativi di cui agli articoli 213 e 240 dell'atto di adesione,
- gli importi applicati conformemente al meccanismo di compensazione di cui all'articolo 270 dell'atto di adesione,
ai quali esse erano assoggettabili sono stati riscossi in Portogallo e le merci non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi, tasse o importi.
- le merci spedite in Portogallo dalla Comunità a dieci nella quale soddisfacevano alle condizioni stabilite all', lettera c).
Tuttavia, le merci comprese nei capitoli da 25 a 99 della tariffa doganale comune e introdotte inizialmente in Portogallo scortate da un documento T2 ES o da un documento avente i medesimi effetti ai fini delle disposizioni dell', paragrafo 1, e che non acquistano l'origine portoghese ai sensi del regolamento (CEE) n. 802/68, e dei regolamenti di applicazione di questo, possono essere rispedite dal Portogallo sotto scorta esclusivamente di un documento T2 ES o di un documento avente gli stessi effetti ai fini delle disposizioni dell', paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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