Art. 4

Per circolare vincolate alla procedura del transito comunitario interno, devono formare oggetto:

In vigore dal 20 feb 1986
a) di una dichiarazione T2: - le merci spedite dalla Comunità a dieci, nella quale soddisfacevano alle condizioni stabilite dall', lettera a) o b), - le merci spedite dalla Comunità a dieci, nella quale esse sono state inizialmente introdotte in provenienza dalla Spagna o dal Portogallo e per le quali, a seconda dei casi: - i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, - gli importi compensativi di cui agli articoli 53 e 72 o agli articoli 213 e 240 dell'atto di adesione, loro applicabili, sono stati riscossi nella Comunità a dieci e le merci non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi, tasse od importi; b) di una dichiarazione T2 ES: - le merci spedite dalla Spagna: 1) dove esse soddisfacevano alle condizioni stabilite all', lettere a), b) o c); 2) dove erano state inizialmente inviate da un altro stato membro e per le quali secondo i casi: - i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, - gli importi compensativi di cui agli articoli 53 e 72 dell'atto di adesione, ai quali esse erano assoggettabili, sono stati riscossi in Spagna, e le merci non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi, tasse o importi; - le merci spedite in Spagna dalla Comunità a dieci ove esse soddisfacevano alle condizioni di cui all', lettera c). Tuttavia, le merci comprese nei capitoli da 25 a 99 della tariffa doganale comune introdotte inizialmente in Spagna scortate da un documento T2 PT o da un documento avente gli stessi effetti ai fini delle disposizioni dell', paragrafo 1, e che non acquistano l'origine spagnola ai sensi del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio (1), e dei regolamenti di applicazione di questo, possono essere rispediti dalla Spagna sotto scorta esclusivamente di un documento T2 PT o di un documento avente gli stessi effetti ai fini delle disposizioni dell', paragrafo 1. c) di una dichiarazione T2 PT: - le merci spedite dal Portogallo: 1) dove esse soddisfacevano alle condizioni stabilite all', lettere a), b) o c), 2) dove erano state inizialmente introdotte in provenienza da un altro stato membro e per le quali, a seconda dei casi: - i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, - gli importi compensativi di cui agli articoli 213 e 240 dell'atto di adesione, - gli importi applicati conformemente al meccanismo di compensazione di cui all'articolo 270 dell'atto di adesione, ai quali esse erano assoggettabili sono stati riscossi in Portogallo e le merci non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi, tasse o importi. - le merci spedite in Portogallo dalla Comunità a dieci nella quale soddisfacevano alle condizioni stabilite all', lettera c). Tuttavia, le merci comprese nei capitoli da 25 a 99 della tariffa doganale comune e introdotte inizialmente in Portogallo scortate da un documento T2 ES o da un documento avente i medesimi effetti ai fini delle disposizioni dell', paragrafo 1, e che non acquistano l'origine portoghese ai sensi del regolamento (CEE) n. 802/68, e dei regolamenti di applicazione di questo, possono essere rispedite dal Portogallo sotto scorta esclusivamente di un documento T2 ES o di un documento avente gli stessi effetti ai fini delle disposizioni dell', paragrafo 1.
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